In applicazione di tale incontestabile principio, la Corte ha cassato la pronuncia del Giudice di merito che aveva fatto decorrere il termine decadenziale de quo dal giorno del deposito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso della causa di merito ed ha affermato come la proposizione di un'azione giudiziaria introdotta mediante citazione a giudizio non possa non implicare, da parte del committente, l'ormai avvenuta conoscenza dei vizi, conoscenza che costituisce addirittura un prius logico rispetto alla citazione stessa. La conclusione sembra apodittica: la notifica della citazione presuppone “un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera”. Evidentemente così non è o, meglio, così non è sempre, atteso che pur sempre si tratta di un apprezzamento di fatti riservato al Giudice di merito. Non necessariamente né automaticamente il decorso del termine è postergato all'esito degli approfondimenti tecnici qualora si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi (Cassazione civile, sez. III, 08/05/2014, n. 9966). La stessa Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che “in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (Cass. n. 1463 del 2008, tra le altre)”.

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