L’articolo 65 del d.l. n. 18/2020 prevede un credito d'imposta in favore del conduttore  pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

Dunque, l'agevolazione riguarda esclusivamente le locazioni ad uso diverso dall'abitazione.

Per converso il canone di locazione relativo ad immobili non rientranti nella categoria C/1 devono pagarsi regolarmente.

L’Agenzia delle Entrate con  circolare del 3 aprile 2020, n. 8/E, ha chiarito che l’agevolazione in esame - avendo la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell'ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi - botteghe) e, dunque, di ristorare il conduttore del canone versato a fronte della sospensione dell’attività di impresa - matura solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone di locazione.

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