provinciale

  • ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISE ENERGIA ELETTRICA 2010 - 2011

     

    L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta nell'Ordinamento Giuridico Italiano con l'art. 6 del D.L. n. 511 del 28/11/1988, poi disciplinata diversamente con norme successive ed abrogata sin dal 01.01.2012, e concerneva locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

    Nel 2011 la Commissione Europea ha ravvisato un'incompatibilità tra la norma europea e quella italiana in merito all'applicazione delle addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica.

    Conseguentemente, l'Italia ha abolito con decorrenza 01.01.2012 dette addizionali provinciali.

    Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27101/2019 del 26 marzo 2019, depositata il 23 ottobre 2019, i Giudice di legittimità hanno rilevato l'effettiva incompatibilità della norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica  rispetto alla normativa dell'Unione Europea. Il principio di diritto reso è il seguente: "L'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, D.L. n. 511/1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 26/2007, va disapplicata per contrasto, con l'art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/11/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, Causa  C-553/13, e del 25 luglio 2018, Causa C-103/17.

    Inoltre, con la contestuale sentenza n. 27099 del 23 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che "il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale siano state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio".Superfluo evidenziare che detta azione civilistica soggiace al termine ordinario (decennale) di prescrizione il quale decorre dalla data del pagamento.

    Sulla base di tali principi, con riferimento alle forniture di energia elettrica ricevute per gli anni 2010 e 2011, è possibile richiedere al fornitore la restituzione dell'addizionale provinciale in precedenza addebitata in fattura.

    Occorre, tuttavia, rammentare che su tali importi matura il termine di prescrizione ordinario decennale, con la conseguenza che è necessario attivarsi quanto prima per mettere in mora il fornitore, interrompendo il decorso di tale termine di tempo.

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per restare sempre aggiornato sulle leggi e normative di riferimento alla materia di tuo interesse.

Lo Studio

Dove siamo

Via Tanzi 7/b Bari (BA)
Tel: 080.5207080
Fax: 080.8762758
Email: fabiotamma@studiolegaletamma.it
Pec: studiolegaletamma@pec.giuffre.it

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.